Veterinario aziendale: delineati compiti dei professionisti presenti nell'elenco pubblico nazionale curato da FNOVI

06/02/2018
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Esaminati nel dettaglio i compiti, i requisiti professionali e le responsabilità dei veterinari aziendali declinate nel Decreto con il quale il Ministero della Salute ha definito il sistema di "reti di epidemio-sorveglianza" che, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dispone gli obblighi per gli operatori nonché le responsabilità, i compiti e i requisiti professionali del veterinario aziendale sentita, come spiegato nelle premesse, "la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari italiani (FNOVI)".
La FNOVI (art. 3) "cura la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari aziendali", ossia quei professionisti che sono iscritti all'Ordine dei medici veterinari, hanno partecipato ad appositi corsi di formazione - requisito che si intende soddisfatto se il veterinario aziendale partecipa al corso ECM entro 12 mesi dall'accettazione dell'incarico (art. 7) - e che non si trovano in condizioni di conflitto di interessi.

Il sistema informativo (art. 1) assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio di informazioni tra l'operatore alimentare e le autorità competenti del settore veterinario, dati ai quali possono accedere tramite credenziali individuali (art. 2). Il veterinario aziendale, in particolare, "inserisce i dati tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dall'evento", fatti salvi i termini per la registrazione dei trattamenti farmacologici (24 ore, come stabilito da D.Lgs. 158/2006). In ogni caso, le modalità tecniche e funzionali per l'inserimento dati verranno definite da un apposito manuale operativo del Ministero della Salute, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Numerosi i compiti del veterinario aziendale (art. 4) tra i quali, sinteticamente: garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, assicurare il rispetto delle disposizioni circa la notifica obbligatoria malattie infettive degli animali; ancora,  offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie, nella redazione dei piani aziendali volontari e nell'identificazione degli animali, oltre ad assicurare l'accertamento della causa di morte. Il medico deve poi fornire supporto in materia di impiego dei medicinali veterinari, e assicurare buone pratiche per controllare l'antimicrobico resistenza.
Inoltre, il veterinario aziendale è responsabile (art. 5) della verifica e della corretta immissione nel sistema delle informazioni dell'operatore alimentare relative all'azienda. In generale, periodicamente verranno disposte attività di verifica (art. 6) da parte delle autorità competenti.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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